Domanda n. 28 – È valido un consenso firmato soltanto dalla madre? 

Secondo il codice civile la potestà sui figli è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (art. 316, comma 2, CC) o da un solo genitore se l’altro genitore è morto o deceduto o sospeso dalla potestà. Nei casi di comuni trattamenti medici (visite, medicazioni, ecc.) è sufficiente il consenso di uno solo dei genitori in applicazione del principio generale che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (art. 320 CC). In questi casi il consenso comune è considerato implicito. Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro (Art. 317 CC, Impedimento di uno dei genitori). 

La procedura di donazione prevede che entrambi i genitori sottoscrivano il consenso informato, tuttavia, viene ritenuto valido anche un consenso sottoscritto soltanto dalla madre, purchè quest’ultima attesti al momento stesso il tacito assenso del coniuge/partner, debitamente informato. Nel caso del consenso alla raccolta è accettabile anche la sola firma della madre. Nel caso del consenso alla donazione viene richiesta un’autocertificazione della madre che dichiari sotto la propria responsabilità che la mancata sottoscrizione del consenso è dovuta a lontananza o impedimento del coniuge/partner.